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Super ecobonus 110%: cos’è e come funziona?

Devi sostituire gli infissi, hai sentito parlare della detrazione fiscale e vuoi saperne di più?
Dopo le novità del Decreto Rilancio, vuoi sapere se puoi usufruire del Super Ecobonus 110% o se ci sono altre possibilità di risparmio?

In questo articolo scoprirai come funziona la detrazione fiscale infissi 2020 e l’ecobonus 110%; ti spiegherò in quali casi e per quanti anni potrai usufruirne, scoprirai come effettuare i pagamenti, tutti gli adempimenti necessari e qual’è la procedura completa per poterla ottenere.
Se leggerai il post fino in fondo, saprai tutto ciò di cui hai bisogno sul super bonus 110% e sulla detrazione fiscale al 50% nel 2020 per gli infissi e sullo SCONTO in fattura del 50%. Dato che l’articolo è piuttosto lungo e dettagliato, ho deciso di inserire un indice degli argomenti, in modo che puoi saltare direttamente alla parte che ti interessa senza dover leggere per forza tutto il post.
Con l’entrata in vigore del Decreto Rilancio, in tantissimi ci avete chiesto come funziona il bonus 110 per cento, chi può averne diritto e, soprattutto, se è possibile usufruirne semplicemente sostituendo gli infissi.

Vediamo insieme come funziona il Super Ecobonus 110%, punto per punto, spiegato in maniera molto semplice.

Che cos’è l’ecobonus 110%?

L’ecobonus 110% è la possibilità di effettuare lavori per migliorare l’efficienza energetica del proprio immobile recuperando in cinque anni, come credito d’imposta, il 110% della spesa sostenuta dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a patto che l’intervento porti l’edificio a migliorare di due classi energetiche e sia eseguito almeno uno o entrambi gli INTERVENTI TRAINANTI.
In particolare:

  1. Isolamento termico delle superfici opache (il cosiddetto CAPPOTTO)
  2. Impianto di climatizzazione per il riscaldamento, il raffrescamento o produzione di acqua sanitaria ad alta efficienza energetica.

Con le seguenti limitazioni:

  • Sui condomini, sulle villette a schiera e sugli edifici unifamiliari (la classica casetta di un unico proprietario abitata da una famiglia) sono detraibili al 110% i costi per l’isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali o inclinate (tetto) con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. La spesa massima varia a seconda della composizione dell’edificio:
    • 50 mila euro per edifici unifamiliari o villette,
    • 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari in edifici da due a otto unità immobiliari,
    • 30 mila euro per il numero delle unità immobiliari in condomini con oltre otto unità immobiliari.

Per ottenere la detrazione per l’intero edificio composto da più unità immobiliari, si moltiplica il tetto massimo per il numero delle unità immobiliari, con il seguente metodo: in un edificio composto da 15 unità immobiliari il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530 mila euro, calcolato moltiplicando 40 mila euro per 8 unità (320mila euro) e 30 mila euro per le restanti 7 unità (210.000 euro).

  • Sui condomini sono detraibili al 110% la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la produzione di acqua calda sanitaria.
    Anche in questo caso, tetti massimi di spesa variano con le dimensioni dell’edificio:

    • 20 mila euro per unità immobiliari in edifici fino a 8 unità immobiliari,
    • 15 mila euro per unità immobiliare sopra le 8 unità immobiliari.

In presenza di questi interventi è possibile avviare anche altri interventi di efficientamento energetico dell’edificio, i cosiddetti INTERVENTI TRAINATI, ricadenti negli ECOBONUS “storici”, come la sostituzione delle finestre, cassonetti, schermature solari o chiusure oscuranti.

Gli interventi trainati seguono le stesse regole di detraibilità, controlli e rendicontazioni degli interventi principali.
I limiti degli importi spendibili per gli infissi e/o schermature è pari a € 54.450,00 pertanto l’importo massimo detraibile pari ad € 60.000,00.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota del 110% sugli interventi trainanti e trainati servono 2 condizioni:

  • gli elementi devono rispettare i requisiti termici minimi previsti:
    • per le finestre ed i cassonetti i nuovi valori di Uw riportati nell’Allegato E del Decreto Requisiti Tecnici;
    • per le schermature solari il valore di G tot e l’esposizione da Est a Ovest passando per il Sud;
    • per le chiusure oscuranti, la resistenza termica supplementare
  • l’intervento nella sua globalità deve assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dell’intero condominio o della singola unità immobiliare o della casa a schiera.
Chi ha diritto al super ecobonus 110%?

Le agevolazioni del superecobonus su interventi trainanti e trainati valgono per:

  • tutti quelli che hanno una proprietà nel condominio indipendentemente che siano privati o aziende (per le aziende vedi nota sotto)
  • tutti gli edifici abitativi detenuti dalle persone fisiche (case unifamiliari, villette a schiera
  • gli edifici degli istituti autonomi delle case popolari
  • gli edifici delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • gli edifici delle società sportive dilettantistiche limitatamente però al solo immobile spogliatoio.

Attenzione: i proprietari delle unità immobiliari intestate ad aziende o imprese (tipo gli uffici o i negozi al piano terra) se sono all’interno del condominio e partecipano alle spese per la riqualificazione energetica, possono mettere in detrazione al 110% solo le spese per gli interventi trainanti su parti comuni (caldaia o cappotto) ma non possono mettere in detrazione al 110% gli interventi trainati e quindi nemmeno la sostituzione delle finestre.

SU QUANTI IMMOBILI SI PUO’ GODERE DEL SUPERECOBONUS?

Le persone fisiche possono godere del superecobonus sia sugli interventi trainanti che trainati (purché siano rispettati i requisiti termici ed il salto di 2 classi) su due unità immobiliari.

Qualora abbiano altre proprietà all’interno di un condominio possono usufruire del superecobonus anche su tutte queste ulteriori proprietà, ma limitatamente ai soli interventi trainanti (cappotto o impianto di riscaldamento).

Quindi, su queste ulteriori unità immobiliari inserite all’interno del condominio, se hanno già beneficiato della detrazione al 110% per le altre 2 unità immobiliari, non possono sostituire le finestre con la detrazione al 110%

Quando posso usufruirne?

Dal 1 luglio 2020 (data di entrata in vigore del decreto Rilancio) al 31 dicembre 2021, esteso ad oggi al 30 giugno 2022 solo per gli IACP. Nonostante i tempi sembrino parecchio larghi, è bene affrettarsi perché i lavori di coibentazione hanno generalmente tempi lunghi e in alcune regioni d’Italia non si possono realizzare in inverno.
Inoltre, non è da sottovalutare il problema delle assemblee condominiali che per quanto con modifiche relative alle maggioranze necessarie per la approvare lavori di questa entità, richiedono comunque tempi lunghi.

Al governo si discute già di una proroga al 31 dicembre 2024 al fine di garantire di rendere effettivi i benefici dell’efficientamento energetico per una platea più ampia.

Come effettuare il pagamento per poter usufruire del bonus 110%?

È necessario pagare le fatture con un bonifico bancario parlante.

cosa bisogna fare per avere la detrazione del 110% e lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Per avere la detrazione del 110% sia sugli interventi trainanti che trainati ed eventualmente anche lo sconto in fattura o la cessione del credito, il tecnico asseveratore deve asseverare:

  • il rispetto dei requisiti termici minimi U dei singoli elementi (per le finestre Uw – per i cassonetti Usb – per le schermature G.tot ed esposizione – per le chiusure oscuranti Resistenza Termica Supplementare)
  • la congruità delle spese sostenute in relazione ai singoli interventi (es. sostituzione delle finestre) sia per quanto riguarda il massimale globale previsto che per quanto riguarda il limite massimo dei singoli elementi (costo al m2).

I dettagli operativi sono riportati in un Decreto emanato appositamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in concerto con il Ministro dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti e denominato Decreto Requisiti Tecnici.
La copia dell’asseverazione dovrà essere inviata per via telematica all’ENEA seguendo le istruzioni riportate in un apposito decreto emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico denominato Decreto Asseverazioni e riceve un codice identificativo della pratica che dovrà poi essere comunicato a chi farà il visto di convalida, ossia il commercialista o CAF che attesti il diritto ad avere la detrazione prevista e la regolarità di tutti i documenti richiesti. Chiaro che potrà cedere il credito maturato solo dopo aver pagato integralmente i lavori ed avere sul proprio cassetto fiscale il credito stesso, o in alternativa dovrà preventivamente aver firmato un contratto per la cessione del credito ai fornitori o al general contractor.

come funziona lo sconto in fattura o la cessione del credito?

Una volta maturato il credito può essere ceduto e per far ciò il committente deve comunicare alla Agenzia delle Entrate che il proprio credito fiscale è ceduto al fornitore o ad altro soggetto usando un apposito modello. Questa comunicazione va fatta per via telematica (per il SuperEcobonus la farà il commercialista che ha rilasciato il visto di conformità) secondo le regole riportate nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento ed attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Ai fini della congruità delle spese si fa riferimento a quanto riportato nel Decreto Requisiti Tecnici.

CHI DEVE CERTIFICARE GLI INTERVENTI CHE RIENTRANO NEL SUPERBONUS?

Il cliente non può fare da solo sono indispensabili dei tecnici abilitati e muniti di opportune assicurazioni al fine di garantire la correttezza dei progetti, prezzi, esecuzione dei lavori e crediti realmente esistenti.
Questi soggetti sono:

  1. Il TERMOTECNICO: ha il compito di verificare le prestazioni energetiche dell’edificio esistente ed eventualmente fare la progettazione degli interventi necessari per aumentare di almeno 2 classi energetiche.
  2. ASSEVERATORE IN FASE DI ESECUZIONE se si procede per SAL o al TERMINE DEI LAVORI che verifichi il rispetto dei requisiti termici e delle spese sostenute.
  3. COMMERCIALISTA che rilascia il VISTO DI CONFORMITA’ ossia fa un controllo solo documentale per validare l’esistenza del credito d’imposta da utilizzare o cedere.

Un controllo potrà essere fatto a posteriori anche dall’ENEA nel cui portale dovranno essere registrati tutti gli interventi eseguiti.

Chi deve certificare gli interventi che rientrano nel superbonus?

Per avere diritto al bonus, la prima operazione da fare è rivolgersi ad un termo-tecnico che certifichi che i lavori effettuati rispettano le normative.

Il tecnico dovrà asserire, con responsabilità penale, anche che i lavori sono stati pagati a un prezzo giusto con verifica dell’Agenzia delle Entrate.

POSSO CEDERE IL MIO CREDITO?

Si, il credito è cedibile sia dopo l’esecuzione dei lavori sia a priori mediante la cessione ai fornitori o al general contractor, opzione che deve essere espressa in fase preliminare.

E' vero che posso sistemare casa gratis?

Se le caratteristiche dell’immobile oggetto dell’intervento lo consentono è possibile, valuta con il tuo termotecnico  e con noi eventuali interventi accessori che potrebbero restare a carico del committente.

SUPER ECOBONUS 110%: DOMANDE FREQUENTI

Abito in un condominio che ha avviato il 110% solo con sostituzione vecchia caldaia e realizzazione del cappotto, posso come singolo condomino sostituire gli infissi?

Si, andrà inserito sempre nella pratica complessiva del 110% e potrà averlo gratis.

Devo sostituire solo gli infissi del mio appartamento, posso usufruire del bonus 110%?

No, per averne diritto, l’intero condominio deve effettuare dei lavori che aumentino di almeno di 2 classi energetiche tutti gli appartamenti (cappotto termico o sostituzione di caldaia). Se vuoi sostituire soltanto gli infissi, rimane valido l’ecobonus 50% detraibile in dieci anni per quale puoi godere dello sconto in fattura del 50%.

Abito in un condominio e sto ristrutturando solo il mio appartamento. Se cambio la caldaia, installo il cappotto termico all’interno e sostituisco i serramenti, ho diritto al bonus 110%?

No, se abiti in condominio ed effettui interventi solo sul tuo appartamento non ne hai diritto. Per poterne usufruire, l’intero condominio deve effettuare dei lavori che aumentino di almeno di 2 classi energetiche tutti gli appartamenti (cappotto termico o sostituzione di caldaia), a meno che non abbia un ingresso indipendente.

Sto costruendo una nuova villetta indipendente, posso usufruire del bonus?

No, puoi usufruirne solo se abiti in una villetta già esistente e aumenti almeno di due classi il valore energetico (o il massimo tecnicamente possibile). Oppure se si tratta di demolizione e ricostruzione non per la totalità ma per una parte dei lavori.

Sono proprietario di una villetta indipendente che ho dato in affitto, posso usufruire del bonus?

Si, il beneficio è riconosciuto su non più di due unità immobiliari intestate allo stesso soggetto.

Sono proprietario di una seconda casa (appartamento) ubicato in un condominio, posso usufruire del bonus?

Si, in questo caso hai diritto all’ecobonus 110%, ma solo se gli interventi miglioreranno almeno di due classi energetiche i singoli appartamenti.

Mi sono messo d’accordo con tutti i condomini del palazzo in cui vivo, per sostituire la vecchia caldaia a gasolio, coibentare le pareti esterne con un cappotto termico e sostituire gli infissi di tutti gli appartamenti, ho diritto al bonus?

Si, solo se gli interventi che saranno realizzati miglioreranno almeno di due classi energetiche i singoli appartamenti.

Ho una casa indipendente in cui vivo e voglio effettuare dei lavori di ristrutturazione (coibentazione delle pareti tramite insuflagio, impianto di riscaldamento a pavimento comandato da pompa di calore e sostituzione di tutti i serramenti e delle persiane), ho diritto all’ecobonus 110%?

Si, solo se gli interventi che saranno realizzati miglioreranno almeno di due classi energetiche la tua casa.

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